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R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 304. L'assegno reca un tabellino numerico di controllo che deve venir perforato in corrisporidenza delle cifre indicative dell'ammontare dell'importo netto da pagarsi limitatamente alle centinaia. Le decine, le unità ed i centesimi vengono trascurati. L'assegno stesso viene anche perforato, dove è indicato in lettere ed in cifre, il suo importo, immediatamente prima del principio di tali indicazioni e immediatamente dopo la indicazione delle unità. Il tabellino deve essere tagliato in modo da asportarne le colonne di cifre ove non vi sia perforazione alcuna; colonne che rimangono cos annesse al tallone di cui all'articolo seguente. Art. 305. A fianco del tabellino numerico di cui sopra è stampato un tallone contenente il numero ordinale progressivo dell'assegno corrispondente e nel quale devono essere indicati: lo stabilimento dell'istituto bancario sul quale l'assegno è tratto; la somma netta da pagarsi; l'indicazione del prenditore, la data di emissione, la firma del capo dell'ufficio emittente. Art. 306. I modelli per gli assegni sono, con le opportune cautele, somministrati ai vari uffici amministrativi centrali, incaricati della loro emissione a cura della direzione generale del tesoro. Presso ciascuno di tali uffici, i modelli stessi debbono essere accuratamente custoditi, insieme agli accessori necessari per la loro scritturazione e perforazione, da funzionari responsabili. Relativamente alla conservazione di questi modelli si applica l'art. 239 del presente regolamento. Almeno due volte all'anno, e, indipendentemente dalle verifiche che possano compiere gli ispettori del tesoro, il capo di ciascun ufficio ha l'obbligo di procedere alla verifica delle quantità dei modelli non adoperati e delle matrici di quelli consunti per accertare se esse corrispondano alle risultanze di apposito registro di carico e scarico che i funzionari medesimi devono tenere con ogni esattezza. Riscontrandosi differenze, il capo dell'ufficio ne riferisce alla direzione generale del tesoro. Alla fine dell'esercizio, i modelli che non siano stati usati e quelli comunque annullati anche perché‚ emessi e non consegnati vengono, dai funzionari sopradetti e pel tramite del capo dell'ufficio, restituiti secondo le norme stabilite dalla direzione generale del tesoro insieme ad un estratto sintetico redatto in duplice esemplare delle risultanze finali del suindicato registro. La direzione generale del tesoro, riscontrata la corrispondenza della quantità dei modelli resi con quelle dell'estratto, restituir uno degli esemplari di questo al capo dell'ufficio per ricevuta e discarico del funzionario. Con le norme da stabilirsi la direzione generale predetta provveder alla distruzione dei modelli residuati. Art. 307. Gli assegni sono allibrati dalle rispettive ragionerie, sia distintamente per capitolo di bilancio, sia in apposito registro numerico ordinale e, dopo vistati dal direttore capo delle ragionerie stesse, qualora non occorrano rilievi, vengono trasmessi alla Corte dei conti, con un elenco in doppio esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta. Le ragionerie non debbono mai distaccare dagli assegni le annessevi contromatrici. Art. 308. La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e restituiti gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione ai sensi dell'art. 291 del presente regolamento, distacca dagli assegni riconosciuti regolari le contromatrici, che trattiene a corredo dei propri atti. Art. 309. Qualora la ragioneria o la Corte dei conti dovessero muovere rilievi in merito a spese delle quali sia disposto il pagamento mediante assegno, questo deve sempre essere insieme alla contromatrice, restituito all'ufficio mittente allegandolo al rilievo. A seconda dell'esito del rilievo stesso, l'assegno o viene riprodotto per l'ulteriore corso ai termini dei due articoli precedenti, ovvero è, a cura dell'ufficio che lo ha emesso, annullato ed unito alla matrice rispettiva. Art. 311. Gli assegni, dopo muniti del visto della ragioneria od anche della Corte dei conti, non possono essere annullati, senza il concorso dell'ufficio emittente, e degli uffici che li hanno vistati. Ogni variazione dell'assegno è vietata, tranne che per la indicazione dello stabilimento bancario che deve farne il pagamento e tale variazione può es- sere fatta soltanto dall'ufficio amministrativo emittente, munendo la variazione stessa diuna legittimazione di conferma firmata dal capo dell'ufficio che deve dare immediata notizia del cambiamento ai due stabilimenti bancari interessati. Art. 312. Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, in Roma, la Corte dei conti trasmette direttamente l'assegno stesso all'ufficio amministrativo emittente il quale lo allega alla matrice e d avviso della emissione dell'assegno medesimo al detto intestatario. La consegna dell'assegno viene fatta previa firma della dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316 predisposta dall'ufficio amministrativo o ritiro della quietanza staccata da apposito bollettario nel caso previsto dal successivo art. 317. Art. 313. Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, fuori di Roma, la Corte dei conti provvede: alla spedizione dell'assegno all'ufficio locale o alla ricevitoria postale, designati dall'ufficio amministritivo con annotazione sulla contromatrice, ad effettuare la consegna, alla contemporanea comunicazione all'intestatario dell'avvenuta spedizione. Dell'avvenuta spedizione è pure data notizia all'ufficio emittente mediante elenco, che viene corredato dal tallone dell'assegno. Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316, compilata dall'ufficio emittente, salvo i casi contemplati dal seguente articolo 317. Gli uffici incaricati della consegna trasmettono giornalmente le dichiarazioni di ricevuta all'ufficio centrale emittente, insieme ad un elenco in doppio esemplare contenente il numero dell'assegno e la data della consegna di es- so. Un esemplare dell'elenco è restituito firmato, in segno di ricevimento delle dette dichiarazioni. Le modalità e le cautele per le spedizioni, cos degli assegni come delle ricevute, sono determinate dal ministro per le finanze d'accordo con l'amministrazione delle poste. Art. 314. Gli assegni possono essere spediti direttamente agli intestatari, quando la Amministrazione ne ravvisi la opportunità o quando gli intestatari stessi ne facciano preventiva richiesta. In tal caso, nel trasmettere l'assegno alla ragioneria, l'ufficio amministrativo vi allega il predisposto modulo di accompagnamento. Se l'invio è fatto su richiesta dell'intestatario le spese postali vengono dedotte dall'importo dell'assegno. La spedizione viene fatta dalla Corte dei conti a nome dell'Amministrazione emittente, in lettera assicurata per il valore massimo di lire 240.000 (64) con ricevuta di ritorno. Dell'avvenuta spedizione è data notizia dalla Corte dei conti all'Amministrazione emittente con elenco, corredato dei talloni degli assegni e dell'annessa formula di ricevuta trattenuta al momento della spedizione. La formula di ricevuta viene dall'Ammministrazione emittente allegata alla matrice dell'as: segno, alla quale si unisce pure, appena pervenga, la ricevuta postale di ritorno. Quando la spedizione è fatta su richiesta dell'intestatario, la ricevuta postale di spedizione e quella di ritorno sostituiscono ad ogni effetto la dihiarazione di ricevuta e l'Amministrazione che ha emesso l'assegno non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento, sottrazione o manomissione del- l'assegno, salvi i diritti del destinatario verso l'Amministrazione delle poste a norma delle leggi postali e salvo quanto è disposto dall'articolo 472 per la procedura di ammortamento. Se la spedizione è fatta di iniziativa dell'Amministrazione, le dette ricevute sono considerate come prova del recapito dell'assegno, salvo risulti accertato che questo non si è in fatto verificato, nel qual caso l'Amministrazione provvede per la procedura di ammortamento. Art. 315. Ogni ufficio amministrativo centrale redige, giornalmente, tanti elenchi quanti sono gli stabilimenti bancari su cui gli assegni sono tratti, nei quali elenchi descrive per numero ordinale e per importo netto gli assegni da consegnarsi direttamente a norma del precedente articolo 312 e quelli spediti dalla Corte dei conti, ai sensi degli artt. 313 e 314. Ciascun elenco viene compilato in tre originali, dei quali due vengono, insieme ai talloni degli assegni, spediti allo stabilimento bancario, che ne restituisce uno per ricevuta, e il terzo alla delegazione del tesoro della provincia nella cui circoscrizione ciascun stabilimento è compreso. L'ufficio amministrativo invia mensilmente alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti un elenco degli assegni consegnati o spediti per posta al creditore, indicando per ciascuno il numero ordinale e la data di consegna della ricevuta di ritorno. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 68 della legge, l'ufficio amministrativo compila una nota in doppio esemplare, per ciascun stabilimento bancario, degli assegni non consegnati entro il termine medesimo. Un esemplare della nota è rimesso allo stabilimento che lo restituisce corredato dei talloni dei suddetti assegni, dopo aver fatto le necessarie annotazioni nel proprio originale degli elenchi di cui al 1° comma del presente articolo; il secondo esemplare è inviato alla delegazione del tesoro perché‚ esegua identiche annotazioni nell'altro originale degli elenchi stessi. Ricevuti di ritorno i talloni l'ufficio amministrativo ne cura l'unione ai relativi assegni, debitamente annullati, prima che questi siano trasmessi alla direzione generale del tesoro agli effetti dell'art. 306. Art. 316. Nessun assegno può essere consegnato all'intestatario dagli uffici amministrativi centrali e da quelli locali, se non previo ritiro di apposita dichiarazione di ricevuta, la quale deve contenere, oltre a tutte le indicazioni riportate nell'assegno, anche quelle relative: all'ammontare lordo dell'assegno; alle ritenute effettuate su tale ammontare; ed alla causale del pagamento. Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata, alla presenza del capo dell'ufficio che procede alla consegna o di un suo delegato, dall'intestatario dell'assegno o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per suo conto. Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce, fatto alla presenza del capo dell'ufficio o del suo delegato e di due testimoni dai medesimi riconosciuti e che sottoscrivono anch'essi. La dichiarazione di ricevuta, cos firmata, estingue il debito dell'amministrazione, salvi gli obblighi dello Stato derivanti dalla emissione dell'assegno. Art. 317. Per gli assegni emessi a favore di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta staccata dal bollettario stabilito per le entrate dalle rispettive amministrazioni e unita al modello predisposto dall'ufficio emittente dell'assegno. Art. 318. Per la consegna degli assegni si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli artt. 420 e seguenti del presente regolamento. Art. 319. Le ricevute degli assegni emessi e le relative matrici vengono trasmesse, mensilmente, a corredo dell'elenco di cui all'art. 315, alla Corte dei conti che ne cura la custodia. Art. 320. L'intestatario dell'assegno può effettuarne la girata, nelle forme ammesse dal codice di commercio esclusivamente a favore di un agente della riscossione che abbia il proprio ufficio nella circoscrizione della provincia in cui l'assegno è pagabile o di una banca. Qualunque girata oltre alla prima, anche se fatta con le clausole di cui all'articolo 259 del codice di commercio non ha valore. La girata a favore dell'agente della riscossione, quando l'intestatario dell'assegno non possa o non sappia scrivere, può farsi mediante segno di croce apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni. Gli agenti della riscossione effettuano il pagamento degli assegni girati a loro favore entro i limiti dei fondi di cui dispongono previa richiesta allo stabilimento trattario, ove lo chiedano, di una dichiarazione di conferma della esistenza del tallone corrispondente.
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